Chi lascia i Paesi Bassi, di solito pensa a cambi di residenza, cessioni di contratti e logistica. Ciò che spesso viene sottovalutato: l’uscita dal punto di vista fiscale. I Paesi Bassi applicano, su determinate partecipazioni, un’imposta di trasferimento (Exit Tax) che può diventare dovuta anche quando non è stato incassato neppure un euro.
Soprattutto per imprenditori, soci e investitori questo può tradursi in un carico fiscale rilevante, spesso nell’ordine di decine o centinaia di migliaia di euro.
La tassazione olandese in caso di trasferimento si basa sul principio della vendita fittizia: quando si cessa la residenza fiscale, il fisco olandese tratta determinati beni come se fossero stati venduti al momento del trasferimento. Le plusvalenze maturate (ma non realizzate) vengono registrate come utile imponibile.
L’obiettivo è chiaro: le riserve latenti maturate durante la residenza nei Paesi Bassi non devono essere trasferite all’estero esenti da imposte.
L’Exit Tax si applica soprattutto nell’ambito del cosiddetto aanmerkelijk belang, in italiano: “partecipazione qualificata". In concreto riguarda le persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 5% delle quote di una società di capitali. Può trattarsi di:
quote di una B.V. o N.V. olandese
partecipazioni in società di capitali estere
diritti di godimento o diritti di partecipazione agli utili che raggiungono la soglia del 5%
opzioni su partecipazioni qualificate
Anche le partecipazioni indirette, ad esempio tramite strutture holding, possono rientrare nell’ambito di applicazione. È sempre determinante l’analisi economica sostanziale.
Nei Paesi Bassi, per i redditi da partecipazioni qualificate vige un sistema a due scaglioni:
Utile imponibile | Aliquota 2026 |
Fino a €68.843 | 24,5% |
Oltre €68.843 | 31,0% |
Dal 2026 si applica un’aliquota del 24,5% sui redditi fino a €68.843 e del 31% sulla parte eccedente. Le aliquote restano invariate nel 2026; è stata leggermente aumentata solo la soglia per indicizzazione, da €67.804 (2025) a €68.843 (2026).
Caso particolare dal 2028, Lucratief Belang (carried interest): per i manager di private equity e per partecipazioni con caratteristiche di Lucratief Belang, il legislatore prevede dal 1° gennaio 2028 un aumento del carico fiscale effettivo fino al 36%
La valutazione della partecipazione avviene al momento della cessazione della residenza fiscale nei Paesi Bassi. In linea di principio fa fede il valore di mercato (Fair Market Value) delle quote.
Questo significa: chi lascia l’azienda in una fase di crescita paga Exit Tax su un valore più elevato rispetto a chi effettua il trasferimento in una fase economicamente più stabile. Una pianificazione mirata del timing può comportare differenze significative nel carico fiscale.
Un elemento centrale del sistema olandese è la possibilità di differimento (uitstel van betaling). L’imposta viene accertata, ma non deve essere pagata subito, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
Chi si trasferisce in un altro Stato UE o SEE può, in linea di principio, differire l’Exit Tax accertata fino alla vendita effettiva della partecipazione. I requisiti tipici sono:
obblighi continuativi di collaborazione nei confronti dell’amministrazione fiscale olandese (Belastingdienst)
obblighi annuali di comunicazione su consistenza e valore della partecipazione
in determinate configurazioni: prestazione di garanzie
Importante: il differimento non elimina il debito d’imposta. Sposta soltanto la data di pagamento. Eventuali ulteriori incrementi di valore dopo il trasferimento possono essere tassati anche nel nuovo Stato di residenza, a seconda della normativa locale.
In caso di trasferimento in uno Stato non UE/non SEE si applicano regole molto più rigide. L’imposta può diventare immediatamente dovuta oppure possono essere richieste garanzie più onerose. È indispensabile un’analisi accurata prima di scegliere il Paese di destinazione.
Un’Exit Tax nei Paesi Bassi non esclude automaticamente una nuova tassazione nel Paese di destinazione. A seconda del Paese e della struttura, può verificarsi una doppia imposizione economica:
lo Stato di uscita (NL) tassa in modo fittizio l’incremento di valore fino alla data di trasferimento;
il nuovo Stato di residenza, in caso di successiva vendita effettiva, può tassare l’intera plusvalenza da cessione.
Se e come le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) offrano sollievo dipende dalla specifica convenzione. Molte CDI non contengono una disciplina specifica sull’Exit Tax, il che può creare lacune nell’imputazione del credito d’imposta. Per questo è imprescindibile una valutazione internazionale complessiva.
“Non sono un imprenditore, quindi non mi riguarda.” Sbagliato. L’Exit Tax si applica a qualsiasi persona fisica con una partecipazione qualificata dal 5% in su, indipendentemente dal fatto che gestisca attivamente l’azienda o sia un investitore silente.
“Non ho venduto nulla, quindi non c’è alcun guadagno.” Proprio qui sta la particolarità dell’Exit Tax: non è necessaria alcuna vendita. La cessione fittizia al momento del trasferimento è sufficiente come presupposto impositivo.
“Mi registro semplicemente all’estero e basta.” La residenza fiscale non termina automaticamente con la cancellazione. Il Belastingdienst verifica, tra l’altro, il centro degli interessi vitali, i giorni di permanenza e la situazione familiare. Valutazioni errate possono portare a un’obbligazione fiscale retroattiva.
L’Exit Tax nei Paesi Bassi colpisce tipicamente:
imprenditori che hanno costituito una B.V. o una holding e desiderano trasferirsi all’estero
investitori di private equity e venture capital con partecipazioni superiori al 5%
familiari in strutture societarie in cui le quote sono state distribuite
expat e professionisti internazionali che hanno ricevuto quote nell’ambito della loro attività (ad es. ESOP, stock option)
Con una pianificazione tempestiva è possibile, in molti casi, evitare o ridurre sensibilmente il carico fiscale. Possibili approcci includono:
timing del trasferimento in relazione alla valutazione dell’azienda e alla formazione degli utili
adeguamenti strutturali prima del trasferimento (ad es. riorganizzazioni della holding)
scelta del Paese di destinazione considerando CDI e tassazione locale
utilizzo delle possibilità di differimento per preservare la liquidità
Determinante: queste misure devono essere attuate prima della cessazione della residenza fiscale. A posteriori le possibilità sono molto più limitate.
La tassazione in caso di trasferimento nei Paesi Bassi non è un tema marginale della pianificazione fiscale: per soci e investitori è uno dei momenti fiscalmente più rilevanti in assoluto. Con un’aliquota massima del 33% e una cessione fittizia anche senza vendita effettiva, le conseguenze possono essere significative.
Chi pianifica per tempo ha molto più margine nella strutturazione, nel timing e nella scelta del Paese di destinazione. Chi aspetta finché il trasloco è deciso, spesso dispone solo di opzioni limitate.
Contattateci prima di lasciare i Paesi Bassi.
In linea generale a partire da una partecipazione di almeno il 5% in una società di capitali, quando si termina la residenza fiscale nei Paesi Bassi.
In caso di trasferimento in Stati UE/SEE è possibile un differimento fino alla vendita effettiva. Per i Paesi terzi valgono regole più severe.
Nella maggior parte dei casi non è possibile evitarla completamente. Con una pianificazione mirata, però, il carico può essere ridotto in modo significativo.
24,5% sugli utili fino a €68.843 e 31% sugli utili oltre tale soglia. Dal 2028, per determinate strutture di carried interest (Lucratief Belang), può risultare un carico effettivo fino al 36%.