Cipro: tassa cripto all’8% e nuovo regime 20E
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Cipro: tassa cripto all’8% e nuovo regime 20E

Cipro: tassa cripto all’8% e nuovo regime 20E
28 mar 2026

Cipro ha introdotto un nuovo regime fiscale sulle criptovalute con effetto dal 1° gennaio 2026, offrendo finalmente la tanto attesa chiarezza su come vengono tassati gli asset digitali.

L’idea di base è semplice: i profitti derivanti dalla cessione di criptovalute sono tassati con un’aliquota fissa dell’8%. Tuttavia, se il titolo sembra lineare, l’applicazione pratica richiede una comprensione più attenta.

L’imposta dell’8% si applica nello specifico quando gli asset in criptovalute vengono “ceduti”. In pratica, questo concetto è più ampio di una semplice vendita. Comprende la vendita di cripto in cambio di valuta fiat, lo scambio di un asset cripto con un altro, l’utilizzo di cripto per pagare beni o servizi, oppure persino il trasferimento di cripto senza corrispettivo, ad esempio come regalo. Ciascuno di questi eventi è considerato un distinto momento imponibile, il che significa che anche azioni di routine come il ribilanciamento del portafoglio possono far sorgere un debito d’imposta. Molti sottovalutano che anche gli swap cripto-cripto o i semplici pagamenti possano generare un evento tassabile.

La base imponibile si calcola sul profitto e non sul valore totale. In termini semplici, si tratta della differenza tra il valore di cessione e il costo di acquisto, rettificata per alcune spese connesse alla transazione. Questo profitto viene poi tassato con un’aliquota fissa dell’8%, indipendentemente dall’entità della plusvalenza. È importante notare che tale reddito è “ring-fenced”, cioè segregato, e non si somma ad altre fonti di reddito: di conseguenza non incide sugli scaglioni IRPEF o su altre esposizioni fiscali personali.

Uno dei principali vantaggi del nuovo regime è la certezza. Prima del 2026, il trattamento fiscale delle criptovalute a Cipro non era chiaramente definito dalla normativa e spesso dipendeva da interpretazioni, con conseguenti incoerenze nella prassi. L’introduzione di una disposizione dedicata offre un quadro chiaro e prevedibile, particolarmente rilevante per investitori, trader e imprese crypto operanti nell’UE.

Allo stesso tempo, il regime introduce limiti che vanno valutati con attenzione. Le perdite derivanti da cessioni di criptovalute hanno un utilizzo limitato: possono essere compensate solo con plusvalenze crypto e soltanto nello stesso anno d’imposta. Non è possibile riportare le perdite agli anni successivi né compensarle con altre categorie di reddito. Ciò significa che, in condizioni di mercato volatili, in cui guadagni e perdite potrebbero non allinearsi all’interno di un singolo anno, il carico fiscale effettivo può risultare più elevato del previsto.

Un’altra distinzione importante è che non tutti i redditi legati alle criptovalute rientrano nel regime dell’8%. La regola si applica esclusivamente alle cessioni. Attività come mining, staking, generazione di rendimenti (yield) o altre forme di reddito crypto sono in genere trattate nell’ambito del regime ordinario dell’imposta sul reddito. A seconda del caso, tali redditi possono essere tassati con aliquote ordinarie più alte.

Il regime si inserisce nel sistema fiscale cipriota esistente, senza sostituirlo. I residenti fiscali di Cipro restano soggetti a imposizione sul reddito mondiale, incluse le cessioni di criptovalute. I non residenti, invece, sono tassati solo sui redditi di fonte cipriota. In molti casi, il trading di criptovalute tramite exchange esteri potrebbe non essere tassato a Cipro, ma ciò dipende da come l’attività è strutturata e da dove viene gestita l’impresa. Questo significa anche che residenza e struttura restano elementi cruciali, e che un altro Paese potrebbe comunque avere potestà impositiva se l’assetto non è corretto.

Nella pratica, una corretta tenuta delle registrazioni diventa essenziale. Ogni transazione dovrebbe essere tracciata, includendo prezzo di acquisto, valore di vendita, commissioni e date. Questo può diventare rapidamente complesso, soprattutto quando si utilizzano più wallet o exchange, e molti investitori avranno bisogno di software o di supporto professionale per rimanere conformi.

Vale inoltre la pena notare che il regime segue le definizioni UE di crypto-asset, contribuendo a creare coerenza con la regolamentazione. Al contempo, ciò significa che alcuni asset potrebbero rimanere fuori dal regime dell’8% se classificati diversamente secondo le norme finanziarie. Il regime si applica sia alle persone fisiche sia alle società, risultando quindi rilevante tanto per gli investitori privati quanto per le operazioni strutturate.

Da un punto di vista strategico, l’introduzione di un’aliquota chiara dell’8% posiziona Cipro come una giurisdizione competitiva per le attività crypto all’interno dell’Unione Europea. La combinazione di bassa tassazione e chiarezza legale crea un contesto stabile, ma i limiti sulle perdite e le regole sui diversi tipi di reddito fanno sì che la strutturazione resti comunque importante.

In sintesi, Cipro offre ora un approccio chiaro e prevedibile alla tassazione dei profitti in criptovalute, imperniato su un’aliquota fissa dell’8% applicata alle cessioni. Pur essendo semplice nei principi, l’efficacia del regime dipende dal comprendere quando scatta l’imposta, come vengono trattate le perdite e come vengono classificati i diversi tipi di attività crypto. 

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